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Le stipulazioni che escludano o limitino, nei trasporti per ferrovie, le obbligazioni e le responsabilita' stabilite negli articoli 391 a 393, 398 a 401, 403, 404, 407 e 411, sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
