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[1]Le operazioni fatte dal commissionario con violazione o con eccesso di mandato restano a di lui carico, e conseguentemente:

[2]1. Se ha venduto per un prezzo inferiore al limite fissato, o, in difetto, al prezzo corrente, egli deve pagare al committente la differenza, qualora non provi che la vendita al prezzo suddetto era ineseguibile, e che colla vendita fatta il mandante fu preservato da un danno;

[3]2. Se ha comprato per un prezzo superiore, il committente puo' respingere l'operazione, e considerarla fatta per conto del commissionario, se questi non offre di rifondergli la differenza del prezzo;

[4]3. Se la cosa comprata non corrisponde alla qualita' commessa, il committente puo' rifiutarla.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art382 · fonte del testo

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