Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 98 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il commissionario e' obbligato a tenere separate fra loro, e dalle cose proprie, le cose che appartengono a committenti diversi, e deve distinguere nei suoi registri le annotazioni appartenenti a ciascuna operazione.
tolto: Se il commissionario ha verso la stessa persona crediti provenienti da operazioni diverse, fatte per conto di piu' committenti, o per conto proprio ed altrui, egli e' tenuto ad esigere da essa un documento distinto per ciascun affare, e, in caso di pagamento, deve indicare nei suoi libri la persona per la quale fu fatto.
tolto: In mancanza d'indicazione, il pagamento viene imputato proporzionalmente a ciascun credito.aggiunto: Codice di commercio-art. 381 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art381 · fonte del testo
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