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[1]Il commissionario e' obbligato a tenere separate fra loro, e dalle cose proprie, le cose che appartengono a committenti diversi, e deve distinguere nei suoi registri le annotazioni appartenenti a ciascuna operazione.

[2]Se il commissionario ha verso la stessa persona crediti provenienti da operazioni diverse, fatte per conto di piu' committenti, o per conto proprio ed altrui, egli e' tenuto ad esigere da essa un documento distinto per ciascun affare, e, in caso di pagamento, deve indicare nei suoi libri la persona per la quale fu fatto.

[3]In mancanza d'indicazione, il pagamento viene imputato proporzionalmente a ciascun credito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art381 · fonte del testo

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