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[1]Il commissionario e' obbligato direttamente verso la persona, colla quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.
[2]Il committente non ha azione verso le persone, colle quali il commissionario ha contrattato, ne' queste hanno azione verso il committente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
