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[1]Le societa' in nome collettivo od in accomandita semplice, costituite all'estero, devono depositare per intiero il loro atto costitutivo nella cancelleria del Tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel Regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell'articolo 89.
[2]Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 91, relativamente agli stabilimenti secondari od alle rappresentanze che istituiscono nel Regno.
[3]Le altre specie di societa' costituite all'estero devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 90 nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del primo capoverso dell'articolo 91, rispetto agli stabilimenti secondari ed alle rappresentanze.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
