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[1]L'atto costitutivo delle societa' cooperative, oltre le indicazioni richieste negli articoli 87 e 88, secondo la specie diversa della societa', deve esprimere:

[2]1. Le condizioni dell'ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo nel quale questi devono contribuire la loro quota sociale;

[3]2. Le condizioni del recesso e dell'esclusione dei soci;

[4]3. Le forme di convocazione delle assemblee generali e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali. zione dei loro atti costitutivi, e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilita' degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese, e gli amministratori devono essere eletti fra i soci, e possono essere dall'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art219 · fonte del testo

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