Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La pubblicazione prescritta nell'articolo 96 deve essere fatta da ciascuna delle societa' che hanno deliberato la fusione, secondo le disposizioni degli articoli 90, 93 e 94, e se fra esse si trovi una o piu' societa' in accomandita per azioni od anonima, coll'espresso avvertimento prescritto nell'articolo 100. Ciascuna societa' deve inoltre pubblicare, colle forme stesse, il suo bilancio, e quelle che per effetto della fusione cessano di esistere, devono pubblicare anche la dichiarazione del modo stabilito per l'estinzione delle loro passivita'.
[2]Se la societa' risultante dalla fusione stabilisce la sua sede in un luogo diverso da quello della sede delle societa' che si fondono, la nuova societa' deve adempiere le disposizioni degli articoli 90, 91 e seguenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
