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[1]Le societa' commerciali si sciolgono:
[2]1. Per il decorso del tempo stabilito alla loro durata;
[3]2. Per la mancanza o per la cessazione dell'oggetto della societa', o per l'impossibilita' di conseguirlo;
[4]3. Per il compimento della impresa;
[5]4. Per il fallimento della societa', ancorche' seguito da concordato;
[6]5. Per la perdita intiera del capitale o per la perdita parziale indicata nell'articolo 145, quando i soci deliberino di non reintegrarlo;
[7]6. Per deliberazione dei soci;
[8]7. Per la fusione con altre societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
