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Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne copia nella cancelleria del Tribunale di commercio, insieme alla relazione dei sindaci, ed al processo verbale dell'assemblea generale, affinche' se ne faccia annotazione nel registro delle societa', e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli articoli 90, 93 e 94.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
