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[1]L'emissione di obbligazioni, ancorche' preveduta dall'atto costitutivo o dallo statuto, non puo' aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale, presa colla maggioranza richiesta nella prima parte dell'articolo 157.

[2]Se l'emissione e' da farsi col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, insieme col progetto del manifesto indicato nell'articolo seguente, deve essere depositata presso il Tribunale di commercio, per i provvedimenti indicati nell'articolo 90.

[3]Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 170 deve essere depositato, insieme alla deliberazione ed al progetto di manifesto, anche il documento comprovante l'eseguito deposito dei ivi indicati.

[4]La deliberazione dell'assemblea non puo' avere effetto se non dopo trascritta nel registro della societa'.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art171 · fonte del testo

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