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[1]Il versamento prescritto nell'articolo 130 deve essere eseguito presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, o presso uno dei sei Istituti di emissione indicati nell'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, n. 1920.
[2]Le somme depositate non possono essere restituite, che agli amministratori nominati, i quali presentino il certificato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto, ovvero ai sottoscrittori, se la trascrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
