Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La moglie commerciante puo', senz'altra autorizzazione, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto cio' che concerne il suo commercio, e in tale caso, se e' in comunione di beni col marito secondo le disposizioni del Codice civile, essa obbliga eziandio il marito, ristrettamente agli utili della comunione. Essa puo', senza autorizzazione, dare a pegno mobili, ed ipotecare od alienare i suoi beni immobili. Tuttavia i beni dotali non possono essere ipotecati, ne' alienati, fuorche' nei casi e nelle forme determinate dal Codice civile.

[2]La moglie, ancorche' commerciante, non puo' entrare in societa' commerciali, assumendo responsabilita' illimitata, senza un'autorizzazione speciale del marito o del Tribunale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art13 · fonte del testo

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