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[1]La societa' puo' anche essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo, o dello statuto, e la partecipazione che si riservano agli utili della societa', o contenga il progetto di statuto. Il programma deve essere sottoscritto dai promotori, e deve prescrivere un termine, trascorso il quale, l'obbligazione dei sottoscrittori rimane estinta, se la societa' non e' regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona, che presiedera' l'assemblea accennata nell'articolo 133.
[2]Il programma, colle sottoscrizioni autentiche dei promotori, dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio, nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
