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La societa' puo' essere costituita con uno o piu' atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori capitale sociale, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e si contenga la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
