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[1]I promotori sono responsabili solitariamente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la societa', salvo il regresso contro di essa, se vi e' luogo.
[2]Essi assumono a loro rischio e pericolo le conseguenze degli atti e le spese necessarie alla costituzione della societa', e se questa non viene, per qualsivoglia causa, costituita, non possono rivelarsi contro i sottoscrittori delle azioni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
