Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo o lo statuto non contengono disposizione contraria, procedono a surrogare il mancante, fino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi, ed a maggioranza assoluta di voti.
[2]Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinunzia, deve essere convocata l'assemblea generale; in caso di morte o di impedimento fisico, la nomina provvisoria viene fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale deva essere convocata d'urgenza per la nomina definitiva.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
