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[1]La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale; possono pero' la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo, ma il mandato non puo' essere conferito per piu' di quattro anni.
[2]Se non e' stabilita la durata del mandato, questo s'intende conferito per due anni.
[3]Se gli amministratori nominati contemporaneamente sono piu' d'uno, la meta' del loro numero decade per la prima volta dall'ufficio alla scadenza della meta' del termine del mandato, e deve essere surrogata.
[4]Se sono in numero dispari, la decadenza suddetta ha luogo per uno di meno della meta', salva convenzione diversa.
[5]La designazione degli amministratori, per i quali ha luogo la decadenza, e' fatta mediante sorteggio.
[6]Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando l'atto costitutivo, o lo statuto della societa' non disponga altrimenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
