Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni amministratore deve depositare, per garanzia della sua gestione, tante azioni, che rappresentino la cinquantesima parte del capitale sociale, non pero' al di sopra di 50,000 lire di valore nominale delle azioni.
[2]Il deposito si fa nelle Casse della societa', se dall'atto costitutivo, o dall'assemblea generale, non e' designato un altro luogo.
[3]Se le azioni depositate sono al portatore, devono convertirsi in nominative, e, in ogni caso, il vincolo dev'essere inscritto nel libro delle azioni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
