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[1]Gli amministratori non. contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilita' personale per gli affari sociali.
[2]Sono pero' soggetti alla responsabilita' della esecuzione del loro mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni, che la legge loro impone.
[3]Non possono fare altre operazioni, che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
