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[1]La donna maritata non puo' essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.
[2]Si presume il consenso del marito quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne avesse fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 8.
[3]Nei casi indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 135 del Codice civile, l'autorizzazione del marito non e' necessaria alla donna maritata di eta' maggiore, ma nei casi indicati nell'art. 136 del Codice medesimo e' richiesta l'autorizzazione del Tribunale.
[4]La moglie, che vende soltanto le merci del traffico del marito, non e', solo per cio', commerciante.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
