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In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, la societa', salva la disposizione dell'articolo 185, ha diritto di ritenere, che il socio abbia agito per conto di essa, o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue dopo decorsi tre mesi, dal giorno in cui la Societa' venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
