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Il genitore che esercita la patria potesta', ed il tutore, non possono continuare l'esercizio di un commercio nell'interesse di un minore, se non vi sono autorizzati, il primo dal Tribunale civile, ed il secondo con deliberazione del Consiglio di famiglia, omologata dal Tribunale. Anche questi atti di autorizzazione devono essere pubblicati nei modi stabiliti nell'art. 8.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
