[1]Il numero dei professori titolari e degli incaricati rimarra' invariabile quando pure il ministro usi della facolta' di assegnare professori agl'insegnamenti che, a norma di dette tabelle, siano da affidare ad incaricati, ed incaricati a quelli pei quali e' preveduta l'assegnazione di professori.

[2]Il numero degli aggiunti e' contenuto nei limiti della disponibilita' del bilancio.

[3]Le nomine dei capi (presidenti e direttori) degli Istituti di belle arti e musicali si fanno secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti o regolamenti organici.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art3 · fonte del testo

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