[1]Le classi aggiunte potranno venire affidate, su proposta del capo dell'Istituto, agli insegnanti delle classi normali, sempreche' vi sia compatibilita' di orario; o ad incaricati temporanei e straordinari, nominati dal ministro su proposta del capo dell'Istituto. La nomina e' sempre temporanea e cessa col 31 luglio di ogni anno.

[2]Quando la supplenza e' affidata all'insegnante della classe normale, l'ammontare dell'assegno non potra' superare il terzo dello stipendio del posto di ruolo; agli incaricati straordinari potra', invece, venir corrisposto un assegno non superiore ai due terzi dello stipendio del posto di ruolo.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art16 · fonte del testo

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