[1]Gli insegnanti negli Istituti di belle arti e di musica si distinguono in: a) titolari che presiedono alle singole scuole; b) aggiunti, che sono di aiuto ai titolari; c) incaricati di discipline speciali, sieno di ruolo o straordinari, e di classi aggiunte a quelle normali e principali.

[2]Per i corsi liberi superiori vi saranno maestri e liberi insegnanti temporanei, compensati con semplice retribuzione.

[3]All'insegnamento superiore dell'architettura sara' provveduto mediante scuole speciali.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art2 · fonte del testo

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