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[1]Gli insegnanti degli istituti di bello arti e di musica, quando abbiano compiuto il 70° anno di eta', saranno collocati a riposo.

[2]L'insegnante potra' essere collocato a riposo anche dopo 30 anni di servizio, e pur non avendo raggiunto il 70° anno di eta', quando, a giudizio della III sezione del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia piu' idoneo all'insegnamento.

[3]L'insegnante collocato a riposo potra' essere nominato professore emerito, quando abbia acquistato speciali benemerenze.

Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 21 luglio 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art18 · fonte del testo

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