I professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti che, per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato, con legge 19 maggio 1950, n. 323, non poterono prendere parte ai concorsi ordinari ed ebbero quindi ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in pensione al 75° anno di eta'.

Testo vigente dal 4 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;602~art1 · fonte del testo

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