Art. 15
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[1]I militari della categoria musicanti che prima dell'approvazione della presente legge non poterono conseguire la prima e seconda rafferma con soprassoldo, per ragione dei limiti di eta' di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ammessi a commutare la rafferma in corso in quella con uno o col doppio soprassoldo, con la decorrenza di cui all'art. 2 della legge stessa; sempre quando abbiano gli altri requisiti prescritti dalle norme in vigore per la concessione delle rafferme. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788
1Il Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 15 della legge 2 luglio 1911 avranno effetto dal 1° agosto 1911".
Testo in vigore dal 17 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
