Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1911 al 17 agosto 1911. Leggi il testo vigente →

[1]I militari della categoria musicanti che prima dell'approvazione della presente legge non poterono conseguire la prima e seconda rafferma con soprassoldo, per ragione dei limiti di eta' di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ammessi a commutare la rafferma in corso in quella con uno o col doppio soprassoldo, con la decorrenza di cui all'art. 2 della legge stessa; sempre quando abbiano gli altri requisiti prescritti dalle norme in vigore per la concessione delle rafferme.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Leonardi-Cattolica - Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 17 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-02;621~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari