Art. 15
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[1]I militari della categoria musicanti che prima dell'approvazione della presente legge non poterono conseguire la prima e seconda rafferma con soprassoldo, per ragione dei limiti di eta' di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ammessi a commutare la rafferma in corso in quella con uno o col doppio soprassoldo, con la decorrenza di cui all'art. 2 della legge stessa; sempre quando abbiano gli altri requisiti prescritti dalle norme in vigore per la concessione delle rafferme.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 17 agosto 1911
