Art. 10
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La pensione di riforma del sottufficiale del corpo R. equipaggi e' ragguagliata a quella minima fissata dalla tabella di cui all'art. 8 della presente legge, eccettuati i casi di favore, salvo il disposto dell'art. 98 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788
1Il Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 15 della legge 2 luglio 1911 avranno effetto dal 1° agosto 1911".
Testo in vigore dal 17 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
