Art. 10
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La pensione di riforma del sottufficiale del corpo R. equipaggi e' ragguagliata a quella minima fissata dalla tabella di cui all'art. 8 della presente legge, eccettuati i casi di favore, salvo il disposto dell'art. 98 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 17 agosto 1911
