Art. 1
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[1]Nella colonna «paga giornaliera» della tabella B, art. 2, annessa alla legge n. 135 del 24 marzo 1907, le cifre in corrispondenza dei gradi sotto indicati sono sostituite dalle seguenti:
[2]capo di prima classe, L. 4.10 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;
[3]capo di prima classe, L. 4 su navi in disponibilita' ed a terra; capo di seconda classe, L. 3.50 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;
[4]capo di seconda classe, L. 3.30 su navi in disponibilita' ed a terra;
[5]secondo capo, L. 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;
[6]secondo capo, L. 1.85 su navi in disponibilita' ed a terra;
[7]capo fuochista di prima classe, L. 4 su navi in disponibilita' ed a terra;
[8]capo fuochista di seconda classe, L. 3.30 su navi in disponibilita' ed a terra;
[9]secondo capo fuochista, L. 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;
[10]secondo capo fuochista, L. 1.85 su navi in disponibilita' ed a terra.
[11]La nota a) della stessa tabella B e' sostituita dalla seguente:
[12]«La paga giornaliera dei secondi capi e sottocapi di tutte le categorie, sia a bordo che a terra, aumenta per i primi di L. 0.40, 0.80 e 1.20, quando abbiano compiuto rispettivamente, tre, sei e nove anni di permanenza nel grado, e per i secondi di L. 0.20 o 0.40, quando abbiano compiuto, rispettivamente, tre e sei anni di permanenza nel grado».
[13]Nella colonna «note» della stessa tabella e' aggiunto il seguente comma:
[14]«La paga giornaliera dei nocchieri di prima classe e degli altri militari del corpo R. equipaggi pareggiati a tale grado, eccettuati i macchinisti, sia a bordo che a terra, e' aumentata di L. 0.30, 0.60 e 0.90, quando abbiano rispettivamente compiuto quattro, otto e dodici anni di permanenza in questo grado, oppure diciannove, ventitre e ventisette anni di servizio effettivo».
[15]Al comma aggiunto alla stessa tabella per effetto dell'art. 10 della legge n. 430, del 13 luglio 1910, e' sostituito il seguente:
[16]«La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, e' aumentata di L. 0.30, 0.50, 0.60 e lire una, quando essi abbiano rispettivamente compiuto 4, 6, 8 o 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 21, 23, 27 anni di servizio effettivo». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788
1Il Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 15 della legge 2 luglio 1911 avranno effetto dal 1° agosto 1911".
Testo in vigore dal 17 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
