Art. 1
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[1]Nella colonna «paga giornaliera» della tabella B, art. 2, annessa alla legge n. 135 del 24 marzo 1907, le cifre in corrispondenza dei gradi sotto indicati sono sostituite dalle seguenti:
[2]capo di prima classe, L. 4.10 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;
[3]capo di prima classe, L. 4 su navi in disponibilita' ed a terra; capo di seconda classe, L. 3.50 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;
[4]capo di seconda classe, L. 3.30 su navi in disponibilita' ed a terra;
[5]secondo capo, L. 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;
[6]secondo capo, L. 1.85 su navi in disponibilita' ed a terra;
[7]capo fuochista di prima classe, L. 4 su navi in disponibilita' ed a terra;
[8]capo fuochista di seconda classe, L. 3.30 su navi in disponibilita' ed a terra;
[9]secondo capo fuochista, L. 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;
[10]secondo capo fuochista, L. 1.85 su navi in disponibilita' ed a terra.
[11]La nota a) della stessa tabella B e' sostituita dalla seguente:
[12]«La paga giornaliera dei secondi capi e sottocapi di tutte le categorie, sia a bordo che a terra, aumenta per i primi di L. 0.40, 0.80 e 1.20, quando abbiano compiuto rispettivamente, tre, sei e nove anni di permanenza nel grado, e per i secondi di L. 0.20 o 0.40, quando abbiano compiuto, rispettivamente, tre e sei anni di permanenza nel grado».
[13]Nella colonna «note» della stessa tabella e' aggiunto il seguente comma:
[14]«La paga giornaliera dei nocchieri di prima classe e degli altri militari del corpo R. equipaggi pareggiati a tale grado, eccettuati i macchinisti, sia a bordo che a terra, e' aumentata di L. 0.30, 0.60 e 0.90, quando abbiano rispettivamente compiuto quattro, otto e dodici anni di permanenza in questo grado, oppure diciannove, ventitre e ventisette anni di servizio effettivo».
[15]Al comma aggiunto alla stessa tabella per effetto dell'art. 10 della legge n. 430, del 13 luglio 1910, e' sostituito il seguente:
[16]«La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, e' aumentata di L. 0.30, 0.50, 0.60 e lire una, quando essi abbiano rispettivamente compiuto 4, 6, 8 o 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 21, 23, 27 anni di servizio effettivo».
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 17 agosto 1911
