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[1]Le indennita' assegnate con l'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, sono abolite. 1
[2]Tutti gli impiegati, ad eccezione dei ministri segretari di Stato e dei sotto segretari di Stato, i quali nel giorno della promulgazione della presente legge, hanno il godimento di dette indennita', le conserveranno, nella misura attuale senza che questa possa, per promozione, per mutazione dello stato di famiglia, o per qualsiasi altra ragione, essere mai aumentata.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 6 novembre 1894, n. 507, convertito senza modificazioni dalla L. 28 giugno 1897, n. 225, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra, i quali, durante il periodo delle disponibilita', fossero richiamati in servizio con sede in Roma, rientreranno nel godimento delle indennita', che si trovavano a godere al 22 luglio 1894 per effetto dell'art. 7 della legge 7 luglio 1876 n. 3212 e dell'art. 8 della legge 22 luglio 1894 n. 339".
Testo in vigore dal 15 dicembre 1894 al 16 dicembre 2009
