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[1]Le indennita' assegnate con l'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, sono abolite.
[2]Tutti gli impiegati, ad eccezione dei ministri segretari di Stato e dei sotto segretari di Stato, i quali nel giorno della promulgazione della presente legge, hanno il godimento di dette indennita', le conserveranno, nella misura attuale senza che questa possa, per promozione, per mutazione dello stato di famiglia, o per qualsiasi altra ragione, essere mai aumentata.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 15 dicembre 1894
