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[1]A datare dal 1° gennaio 1895 e' avocato allo Stato il decimo dell'imposta di ricchezza mobile attualmente dovuto ai comuni per effetto dell'art. 72 del citato testo unico di legge sull'imposta di ricchezza mobile; e passano a carico dello Stato le spese per le Commissioni di prima istanza per le imposte dirette.
[2]Per un decennio a datare dal 1° gennaio 1896 sono consolidati i canoni di abbonamento al dazio di consumo governativo ora in corso pei comuni chiusi e pei comuni e consorzi di comuni aperti, nelle cifre attuali, salvo pei primi le diminuzioni risultanti dalle disposizioni dell'allegato B.
[3]A regolare le modalita' di detto consolidamento sara', fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, presentato un apposito disegno di legge.
[4]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
8Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: [...] e) Legge 22 luglio 1894, n. 339 (articoli 3 e 4)".
Testo in vigore dal 15 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
