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[1]A datare dal 1° gennaio 1895 e' avocato allo Stato il decimo dell'imposta di ricchezza mobile attualmente dovuto ai comuni per effetto dell'art. 72 del citato testo unico di legge sull'imposta di ricchezza mobile; e passano a carico dello Stato le spese per le Commissioni di prima istanza per le imposte dirette.
[2]Per un decennio a datare dal 1° gennaio 1896 sono consolidati i canoni di abbonamento al dazio di consumo governativo ora in corso pei comuni chiusi e pei comuni e consorzi di comuni aperti, nelle cifre attuali, salvo pei primi le diminuzioni risultanti dalle disposizioni dell'allegato B.
[3]A regolare le modalita' di detto consolidamento sara', fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, presentato un apposito disegno di legge.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 15 marzo 1923
