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[1]Per assegni fissi, che si pagano dal Tesoro per conto erariale e che, giusta la disposizione dell'art. 11 del citato testo unico di legge sull' imposta di ricchezza mobile, debbono essere assoggettati all'imposta mediante ritenuta nella misura di cui al precedente articolo 2, debbono ritenersi non solo tutte le retribuzioni, i maggiori assegnamenti, i soprassoldi, le indennita', i sussidi e gli equivalenti di ogni specie, che sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo vengono pagati in corrispettivo di ordinarie e straordinarie prestazioni d'opera, inerenti o estranee al proprio ufficio, o di servigi, fissi od eventuali, nonche' di speciali funzioni, missioni o incarichi, sia permanenti sia transitori, ma eziandio tutti gli assegni, le diarie e le indennita' di ogni specie, sotto qualsiasi denominazione o titolo corrisposte, sia pure per sopperire a maggiori o speciali spese inerenti alla carica, all'ufficio o all'impiego.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
8Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: [...] e) Legge 22 luglio 1894, n. 339 (articoli 3 e 4)".
Testo in vigore dal 15 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
