Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
Per assegni fissi, che si pagano dal Tesoro per conto erariale e che, giusta la disposizione dell'art. 11 del citato testo unico di legge sull' imposta di ricchezza mobile, debbono essere assoggettati all'imposta mediante ritenuta nella misura di cui al precedente articolo 2, debbono ritenersi non solo tutte le retribuzioni, i maggiori assegnamenti, i soprassoldi, le indennita', i sussidi e gli equivalenti di ogni specie, che sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo vengono pagati in corrispettivo di ordinarie e straordinarie prestazioni d'opera, inerenti o estranee al proprio ufficio, o di servigi, fissi od eventuali, nonche' di speciali funzioni, missioni o incarichi, sia permanenti sia transitori, ma eziandio tutti gli assegni, le diarie e le indennita' di ogni specie, sotto qualsiasi denominazione o titolo corrisposte, sia pure per sopperire a maggiori o speciali spese inerenti alla carica, all'ufficio o all'impiego.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 15 marzo 1923
