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[1]L' imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 e' elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 20 per cento.

[2]I redditi da riscuotersi per ruoli nominativi compresi nella lettera a) dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, saranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degl' interessi e dei premi dei prestiti delle provincie o dei comuni, dei titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di Societa' che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato, e dei premi delle lotterie di ogni specie, i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale;

[3]quelli della lettera b) a venti quarantesimi;

[4]quelli della lettera c) a diciotto quarantesimi;

[5]quelli della lettera d) riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici quarantesimi.

[6]L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria A restera' a carico esclusivo del creditore anche quando il debitore abbia, precedentemente alla pubblicazione della presente legge, assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile. 2

[7]Le rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte, alla data della pubblicazione della presente legge, in nome delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui nell'art. 1 dell'allegato L della presente legge, a parita' di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi l'aumento d'imposta di ricchezza mobile portato dal presente articolo.

[8]Le esenzioni e le detrazioni di cui nell' art. 55 del testo unico approvato con decreto reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile, stabilite dalle lettere b, c e d dell'art. 54 dello stesso testo unico.

[9]I contribuenti gia' iscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d'imposta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1895, n. 486

2

La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La disposizione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, garantendo al creditore un determinato interesse netto".

Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1895

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1895.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1895, n. 486

    La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La disposizione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, garantendo al creditore un determinato interesse netto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~art2 · fonte del testo

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