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[1]L' imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 e' elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 20 per cento.
[2]I redditi da riscuotersi per ruoli nominativi compresi nella lettera a) dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, saranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degl' interessi e dei premi dei prestiti delle provincie o dei comuni, dei titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di Societa' che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato, e dei premi delle lotterie di ogni specie, i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale;
[3]quelli della lettera b) a venti quarantesimi;
[4]quelli della lettera c) a diciotto quarantesimi;
[5]quelli della lettera d) riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici quarantesimi.
[6]L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria A restera' a carico esclusivo del creditore anche quando il debitore abbia, precedentemente alla pubblicazione della presente legge, assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile.
[7]Le rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte, alla data della pubblicazione della presente legge, in nome delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui nell'art. 1 dell'allegato L della presente legge, a parita' di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi l'aumento d'imposta di ricchezza mobile portato dal presente articolo.
[8]Le esenzioni e le detrazioni di cui nell' art. 55 del testo unico approvato con decreto reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile, stabilite dalle lettere b, c e d dell'art. 54 dello stesso testo unico.
[9]I contribuenti gia' iscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d'imposta.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1895
