Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le somme da versarsi al Tesoro dello Stato, per le somministrazioni di cui nel primo comma del citato art. 5 e quelle corrispondenti da pagarsi dal Tesoro pel servizio dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella A, verranno inscritte fra le partite di giro nel bilancio dell'entrata e nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro; e le somme da versarsi al Tesoro durante 6 anni per le somministrazioni di cui nel secondo comma dell' art. 5 saranno iscritte nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con l'ammontare delle assegnazioni che verranno inscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro, nella categoria delle spese effettive per gl'interessi e premi e in quella del movimento di capitali per l'ammortamento dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella B. 5

[2]Visto: Il Ministro del Tesoro SIDNEY SONNINO.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 giugno 1901, n. 219

5

La L. 20 giugno 1901, n. 219 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A modificazione del disposto dell'articolo 8 dell'allegato M alla legge 22 luglio 1894, n. 339, le somme da versarsi al Tesoro per le somministrazioni da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa al predetto allegato M, saranno inscritte, a cominciare dall'esercizio 1900-901, nella categoria «Movimento di capitali» del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con gli stanziamenti che verranno portati nella stessa categoria del bilancio passivo del Ministero del Tesoro, pel servizio dei debiti redimibili predetti".

Testo in vigore dal 11 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1901

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1894 al 11 luglio 1901.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 giugno 1901, n. 219

    La L. 20 giugno 1901, n. 219 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A modificazione del disposto dell'articolo 8 dell'allegato M alla legge 22 luglio 1894, n. 339, le somme da versarsi al Tesoro per le somministrazioni da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa al predetto allegato M, saranno inscritte, a cominciare dall'esercizio 1900-901, nella categoria «Movimento di capitali» del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con gli stanziamenti che verranno portati nella stessa categoria del bilancio passivo del Ministero del Tesoro, pel servizio dei debiti redimibili predetti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-m-art8 · fonte del testo

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