Art. 8 (Allegato M)
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[1]Le somme da versarsi al Tesoro dello Stato, per le somministrazioni di cui nel primo comma del citato art. 5 e quelle corrispondenti da pagarsi dal Tesoro pel servizio dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella A, verranno inscritte fra le partite di giro nel bilancio dell'entrata e nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro; e le somme da versarsi al Tesoro durante 6 anni per le somministrazioni di cui nel secondo comma dell' art. 5 saranno iscritte nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con l'ammontare delle assegnazioni che verranno inscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro, nella categoria delle spese effettive per gl'interessi e premi e in quella del movimento di capitali per l'ammortamento dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella B. 5
[2]Visto: Il Ministro del Tesoro SIDNEY SONNINO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 giugno 1901, n. 219
5La L. 20 giugno 1901, n. 219 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A modificazione del disposto dell'articolo 8 dell'allegato M alla legge 22 luglio 1894, n. 339, le somme da versarsi al Tesoro per le somministrazioni da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa al predetto allegato M, saranno inscritte, a cominciare dall'esercizio 1900-901, nella categoria «Movimento di capitali» del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con gli stanziamenti che verranno portati nella stessa categoria del bilancio passivo del Ministero del Tesoro, pel servizio dei debiti redimibili predetti".
Testo in vigore dal 11 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
