Art. 8 (Allegato M)
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[1]Le somme da versarsi al Tesoro dello Stato, per le somministrazioni di cui nel primo comma del citato art. 5 e quelle corrispondenti da pagarsi dal Tesoro pel servizio dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella A, verranno inscritte fra le partite di giro nel bilancio dell'entrata e nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro; e le somme da versarsi al Tesoro durante 6 anni per le somministrazioni di cui nel secondo comma dell' art. 5 saranno iscritte nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con l'ammontare delle assegnazioni che verranno inscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro, nella categoria delle spese effettive per gl'interessi e premi e in quella del movimento di capitali per l'ammortamento dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella B.
[2]Visto: Il Ministro del Tesoro SIDNEY SONNINO.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 11 luglio 1901
