Art. 6 (Allegato F)
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[1]Per i dazi doganali d'importazione rimane fermo l'obbligo del pagamento in valuta metallica, esclusa la moneta divisionale, al di la' di lire 100 per ogni pagamento.
[2]Con decreto reale da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, saranno determinate le norme, con le quali il Governo del Re potra' autorizzare, in determinati casi, il pagamento dei dazi medesimi anche in biglietti di Stato o in biglietti di Banca a corso legale, con l'aggiunta del prezzo del cambio dell'oro, ovvero in certificati nominativi rilasciati dagli Istituti di emissione in conformita' all' articolo 2 del reale decreto 8 novembre 1893, n. 604, che rimane intanto in vigore.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
