Art. 5 (Allegato F)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1894
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con decreto reale da emanarsi sopra proposta dei Ministri del Tesoro e di agricoltura, industria e commercio, saranno fissate le norme secondo le quali gli Istituti di emissione dovranno eseguire il cambio dei rispettivi biglietti, previsto dall'art. 3 della citata legge 10 agosto 1893.
tolto: Durante il regime del corso legale, il cambio potra' aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche. In questo ultimo caso, gli Istituti medesimi avranno facolta' di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa piu' vicina.
tolto: Le precedenti disposizioni avranno valore soltanto per gli istituti i quali immobilizzeranno le specie metalliche a forma dell'art. 2 del presente decreto. Gli altri Istituti saranno obbligati al cambio esclusivamente in valuta d'argento o d'oro alla pari e a sportello aperto dopo venti giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.aggiunto: Allegato F-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-f-art5 · fonte del testo
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