Art. 4 (Allegato F)
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[1]E' revocato l'articolo 11 della citata legge 7 aprile 1881, n. 133, e rimangono senza valore, a partire dal giorno della pubblicazione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153; dell'articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304; dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111; dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1893, n. 314, e dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1893, n. 330; in quanto riguardino la sostituzione di obbligazioni di Stato 4 per cento netto, e di buoni del Tesoro a lunga scadenza alla rendita 5 per cento in deposito presso la Cassa del depositi o Prestiti a garanzia del biglietti di Stato.
[2]Le obbligazioni di Stato 4 per cento e i certificati del Tesoro in rappresentanza di esse saranno annullati. La rendita consolidata 5 e 3 per cento e i buoni del Tesoro a lunga scadenza esistenti nel detto deposito passeranno a libera disposizione del Tesoro.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
