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[1]ALLEGATO F all'art. 11.

[2]Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50, per l'ordinamento della circolazione cartacea.

[3]UMBERTO I.

[4]PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

[5]RE D'ITALIA.

[6]Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª);

[7]Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

[8]Veduto il decreto reale 8 novembre 1893, n. 604;

[9]Sentito il Consiglio dei ministri;

[10]Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze, interim del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio;

[11]Abbiamo decretato e decretiamo:

[12]Art. 1.

[13]Il ministro del Tesoro e' autorizzato a emettere biglietti a debito dello Stato, in aggiunta a quelli esistenti secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

[14]Il valore nominale complessivo dei biglietti a debito dello Stato, emessi e da emettere, non potra' mai, per qualsiasi ragione, superare la somma di 600 milioni di lire.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-f-art1 · fonte del testo

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