Art. 1 (Allegato F)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1894
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 24 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: ALLEGATO F all'art. 11.
tolto: Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50, per l'ordinamento della circolazione cartacea.
tolto: UMBERTO I.
tolto: PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA.
tolto: Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª);
tolto: Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;
tolto: Veduto il decreto reale 8 novembre 1893, n. 604;
tolto: Sentito il Consiglio dei ministri;
tolto: Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze, interim del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio;
tolto: Abbiamo decretato e decretiamo:
tolto: Art. 1.
tolto: Il ministro del Tesoro e' autorizzato a emettere biglietti a debito dello Stato, in aggiunta a quelli esistenti secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della legge 7 aprile 1881, n. 133.
tolto: Il valore nominale complessivo dei biglietti a debito dello Stato, emessi e da emettere, non potra' mai, per qualsiasi ragione, superare la somma di 600 milioni di lire.aggiunto: Allegato F-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-f-art1 · fonte del testo
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