Art. 2 (Allegato E)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'obbligo imposto agli Istituti di emissione dall'art. 12 della legge sopra citata di ridurre la circolazione rispettiva dei tre quarti della somma dei conti correnti fruttiferi eccedente i limiti nello stesso articolo stabiliti, e' sostituito quello di ridurre la circolazione ((di un terzo della somma eccedente)).
[2]Visto: Ministro del Tesoro SIDNEY SONNINO.
Testo in vigore dal 18 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
